Tel. +39 075 894 49 49

Superbonus 110%, in vigore il decreto anti-frode: ora ecco che cosa cambia

È già in vigore – per la precisione dal 12 novembre 2021 – il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, dedicato allo “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

In pratica, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla disposizioni per contrastare le frodi sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, tra cui il Superbonus. Il testo punta a combattere gli abusi sulla cessione dei crediti, che in meno di un anno ammonterebbero già a 850 milioni di euro.

Bonus edilizi, le misure previste dal Decreto

Come riportato anche dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il decreto ha lo scopo di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. In questo senso è stato esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus al 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta).

L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, per un controllo preventivo.

Infine, viene potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto Rilancio”).

Decreto anti-frode, le modifiche punto per punto

Entriamo ora più nel dettaglio degli interventi previsti e appena passati in rassegna.

Come anticipato, il Governo, modificando l’articolo 119 del decreto Rilancio (34/2020), ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus venga utilizzato sotto forma di detrazione dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, invece, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate. In tali casi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi.

Altre modifiche riguardano l’articolo 121 del decreto Rilancio, quello che prevede l’utilizzo alternativo dell’agevolazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura. A questo proposito, è stato inserito un nuovo articolo (122-bis). La disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. ai dati che si riferiscono ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Infine, come anticipato, è stata potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto.

Superbonus, che cosa prevede attualmente l’agevolazione

In questo caso è forse utile fare il punto su quanto attualmente previsto dalla normativa in relazione a una delle agevolazioni più chiacchierate negli ultimi mesi.

Come precisato dal sito istituzionale del Fisco, il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

di Ivan Meo

Questo post Superbonus 110%, in vigore il decreto anti-frode: ora ecco che cosa cambia é pubblicato da Immobiliare.it.