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Superbonus 110%, l’APE non è sufficiente se manca l’impianto di riscaldamento

Senza la presenza di un impianto di riscaldamento non è possibile usufruire del Superbonus al 110%, indipendentemente dalla presentazione dell’attestato di prestazione energetica (APE). A chiarire questo punto fondamentale nell’ambito di uno dei bonus fiscali maggiormente richiesti oggi, ci ha pensato solamente qualche giorno fa l’Agenzia delle Entrate, con la riposta 557 del 25 agosto 2021.

Il caso

Una coppia comproprietaria di un locale di deposito, corrispondente alla categoria catastale C/2, ha avviato una serie di lavori di ristrutturazione immobiliare per trasformare tale edificio in un’abitazione residenziale indipendente.

Il locale in questione, situato in un’area a vincolo paesaggistico, è costituito da due piani, aperto su un lato e senza impianto di climatizzazione; perché sia adibito a immobile residenziale il proprietario realizzerà, oltre ai lavori relativi al cambio d’uso del locale, il risanamento delle facciate esterne e opere antisismiche. Verrà inoltre installato un impianto per il riscaldamento e il raffrescamento a pompa di calore, nuovi infissi, un generatore di calore alimentato a biomasse combustibili, una tenda a rullo esterna, una colonnina per ricaricare veicoli elettrici e un sistema di building automation che gestisca l’impianto di condizionamento.

Il progetto riguarderà una superficie complessiva che supererà il 25% dell’edificio e dovrebbe raggiungere la classe energetica A/2, dunque il proprietario chiede di poter usufruire del Superbonus al 110% pur non avendo l’APE che comprovi il salto di almeno due classi energetiche.

Cosa dice la Legge di Bilancio 2021

Secondo il nuovo comma 1-quater dell’articolo 119 del DL 34/2020 della Legge di Bilancio 2021, anche i locali privi di coperture o uno o più muri, senza quindi l’APE, possono accedere al Superbonus al 110% se al termine dei lavori di ristrutturazione verrà raggiunta almeno la classe A.

Il richiedente quindi, su questa base, sostiene di poter accedere al bonus fiscale al 110% per ultimare i lavori e di dover solamente redigere l’APE post lavori, e non quello pre interventi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conferma quanto riportato dalla Legge di Bilancio 2021, ma precisa che per gli interventi di efficientamento energetico deve essere dimostrato che inizialmente l’edificio aveva un impianto idoneo al riscaldamento degli ambienti.

Nel caso preso in esame, invece, essendo assente il riscaldamento non è possibile fruire del bonus fiscale in questione né per i lavori trainanti né per quelli trainati, anche se si dovesse produrre l’APE pre intervento.

di Francesca Lauritano

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