Tra i vari parametri d’uso del Superbonus esiste la possibilità di richiedere un’agevolazione maggiorata nel caso di unità immobiliari, funzionalmente indipendenti, situate all’interno di edifici plurifamiliari.
Quindi, quando un impianto è considerato condiviso e al tempo stesso non autonomo? A dissolvere i dubbi arriva la risposta 810/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus in caso di impianti condivisi: il caso
A porre la domanda all’Agenzia delle Entrate è stato il proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale.
Il contribuente vorrebbe realizzare degli interventi rientranti nella misura del Superbonus e ha quindi chiesto all’Agenzia se il suo appartamento può essere classificato come “unità immobiliare funzionalmente indipendente”.
Più precisamente, la struttura nella quale è situato l’appartamento è formata da una serie di edifici separati, dotati di accesso indipendente e in grado di ospitare fino a otto appartamenti ciascuno.
Il complesso turistico ha parti condivise e parti di proprietà dei singoli appartamenti:
- il sistema fognario, con il depuratore, gli allacci condominiali per l’energia elettrica e per l’acqua è unico per l’intera struttura. Inoltre l’edificio nel suo complesso è anche dotato di accumuli di GPL condivisi tra le varie unità abitative;
- gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono, invece, di proprietà delle singole abitazioni per le tratte che dall’interno degli appartamenti arrivano fino ai contatori e di proprietà condivisa con il complesso turistico per quelle dai contatori all’allaccio condominiale.
Il contribuente intende realizzare interventi agevolabili con il Superbonus e ha quindi chiesto all’Agenzia se il suo appartamento può qualificarsi come unità immobiliare funzionalmente indipendente.
Quando un’unità è funzionalmente indipendenti?
Nell’esaminare il caso l’Agenzia ha ricordato che, affinché un’unità immobiliare possa essere considerata funzionalmente indipendente, deve rispettare precise condizioni:
- avere un accesso autonomo dall’esterno, non condiviso con altre unità immobiliari e chiuso da un cancello o un portone che consenta l’accesso da strada, cortile o giardino anche se di proprietà non esclusiva;
- possedere almeno tre installazioni di proprietà esclusiva tra le seguenti opzioni: impianti per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica o per la climatizzazione invernale.
Nel caso affrontato la condizione dell’accesso autonomo è ampiamente rispettata, mentre non si può dire lo stesso riguardo la proprietà esclusiva degli impianti: che risultano di proprietà condivisa. Quindi, vista la condivisione degli impianti, l’immobile non può essere definito funzionalmente indipendente e il contribuente non può richiedere il Superbonus per effettuare i lavori desiderati.
di Linda Compagnoni
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