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Superbonus 110%: nessuna agevolazione se l’edificio è in prevalenza non residenziale

Un edificio che non sia a prevalenza residenziale non può accedere alle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate prendendo come esempio una domanda di un contribuente.

In cosa consiste il quesito

Il contribuente spiega di essere proprietario di un fabbricato composto da 4 unità immobiliari e che, in particolare, l’edificio è costituito da un corpo principale che comprende: 

  • due abitazioni classificate nella categoria catastale A/2;
  • un laboratorio artigianale, classificato nella categoria catastale  C/3
  • un’unità adiacente collegata strutturalmente al medesimo corpo di fabbrica, sempre al piano terra, con funzione di autorimessa, classificata nella categoria catastale C6, di pertinenza delle due abitazioni. 

Il contribuente fa presente che il laboratorio artigianale è maggiore della somma delle altre 3 unità e che quindi il fabbricato nel complesso ha una destinazione prevalentemente non residenziale

Il richiedente vuole sapere se può beneficiare della maxi agevolazione prevista dal decreto Rilancio e quali siano i limiti di spesa. 

Vorrebbe usufruire delle misure fiscali previste dal decreto Rilancio per un intervento “trainante” di efficientamento energetico e isolamento termico delle unità residenziali e per interventi trainati come la sostituzione delle due caldaie autonome, la sostituzione degli infissi, l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, l’installazione di collettori solari e l’installazione di moduli fotovoltaici.

Intende inoltre procedere al rifacimento del tetto dello stabile in modo che sia più efficiente sotto il profilo del contenimento delle dispersioni termiche. 

Un insieme di misure che comporterà il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito il suo chiarimento con la risposta 5/2022.

Stabilito che l’edificio in questione, come sostenuto anche dal richiedente, è prevalentemente a destinazione residenziale, l’Agenzia ha richiamato la Circolare 24/E/2020 e ha affermato che è possibile ottenere le agevolazioni al Superbonus solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%

Ai fini del calcolo, l’Agenzia delle Entrate sottolinea: “Ai fini della verifica della natura residenziale dell’edificio, non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l’edificio”. Non devono perciò essere considerate, ad esempio, un box o una cantina di pertinenza di un’abitazione o un magazzino di pertinenza di un’unità immobiliare a destinazione commerciale”.

Perciò, in un caso come questo, dove la superficie delle unità immobiliari di natura residenziale non sia superiore alla metà della superficie complessiva non si può accedere al Superbonus 110%.

di Rosa Tessa

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