Sul sito web Fiscooggi.it l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito all’obbligo, o meno, di richiedere il visto di conformità quando si chiede la detrazione del 110% per gli interventi ammessi al Superbonus in dichiarazione e non la cessione del credito d’imposta.
Vediamo la risposta dell’Ente.
Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi
Il contribuente che voglia beneficiare del Superbonus 110% può scegliere una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020:
- cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante;
- contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, il cosiddetto sconto in fattura.
Per gli interventi agevolabili con il Superbonus, oltre a esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente può utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, richiedendo il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Superbonus e visto di conformità: quando decade l’obbligo
L’obbligo di richiedere il visto di conformità decade nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi e presenti quest’ultima direttamente all’Agenzia delle Entrate (come modello 730 o come modello Redditi persone fisiche) oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
di Aurora Tamigio
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