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Superbonus, verifiche separate per efficienza energetica e lavori antisismici

Se sullo stesso edificio vengono eseguiti con il Superbonus degli interventi per l’efficientamento energetico ed antisismici, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, indispensabile per scegliere la cessione del credito, deve essere effettuata separatamente per ogni tipologia di intervento?

Attraverso la risposta 53/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fatto recentemente chiarezza in merito a questo quesito posto da un contribuente.

Vediamo di seguito i dettagli del caso e la risposta ufficiale.

Il caso preso in esame

L’istante intende realizzare dei lavori di demolizione e di ricostruzione di due edifici, con lo scopo di creare un’unica unità abitativa. A completamento del lavoro, sono previsti sia degli interventi di efficientamento energetico che la riduzione del rischio sismico, entrambi agevolati con il Superbonus.

Poiché il contribuente intende optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, vorrebbe capire se le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) devono essere effettuate congiuntamente oppure separatamente per le due differenti tipologie di intervento applicate.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate

Prima di entrare nel vivo della questione e di rispondere esaustivamente al quesito posto dal Contribuente, l’Ente ricorda che, per poter scegliere la cessione del credito e per ottenere lo sconto in fattura, ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e non devono essere emessi più di due stati di avanzamento dei lavori.

Nella risposta si prosegue specificando che entrambi gli interventi devono essere asseverati, ma sulla base di normative differenti. Vediamole nel dettaglio:

  • gli interventi relativi all’efficientamento energetico necessitano di un’asseverazione rilasciata sulla base del DM 6 agosto 2020;
  • la classificazione del rischio sismico deve essere effettuata sulla base del DM 58/2017 (poi aggiornato con il DM 65/2017) e secondo le indicazioni contenute nel DM 329/2020.

Poiché le due tipologie di intervento sull’edificio richiedono differenti competenze ai fini dell’asseverazione dell’efficacia dei lavori realizzati, del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese, ne consegue pertanto, come spiega l’Agenzia delle Entrate, che la verifica dello stato di avanzamento dei lavori deve essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

di Letizia Del Nero

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