Il Tar del Lazio con la sentenza n. 505 del 2022 ha stabilito che la ricostruzione di un edificio crollato può essere considerata un intervento di sostituzione edilizia e può quindi accedere al Piano Casa.
Il caso all’esame del Tar
Il caso riguarda il proprietario di un edificio crollato a causa di eventi bellici: egli, sfruttando quanto previsto dalle Legge Regionale del Lazio n. 21 del 2009, il cosiddetto Piano Casa, che disciplina gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici, intende ricostruirlo con un ampliamento volumetrico.
Il proprietario ritiene di poter usufruire del Piano Casa perché l’esistenza dell’edificio può essere provata dallo stato dei luoghi e dalla presenza dell’immobile nell’elenco dei beni distrutti.
Viceversa, il Comune rigetta la richiesta di permesso di costruire, sostenendo che la disciplina della sostituzione edilizia, prevista dal Piano Casa, non può essere applicata al ripristino di edifici crollati o distrutti, che rientrerebbe invece nel caso di ristrutturazione edilizia.
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Cosa stabiliscono le normative
I Giudici del Tar hanno analizzato il caso alla luce sia del Testo Unico dell’edilizia contenuto nel DPR 380 del 2001, sia del Piano Casa del Lazio.
Il Testo Unico dell’edilizia stabilisce che rientrano nella ristrutturazione edilizia
“gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza“.
Il Piano Casa del Lazio stabilisce che
“in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati, nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al DM 1444/1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione anche parziale e ricostruzione“.
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Le valutazioni del Tar e la sentenza
Secondo i Giudici, il Legislatore ha equiparato all’intervento di demolizione e ricostruzione quello di ripristino di edifici crollati o demoliti.
Il Piano Casa della Regione Lazio, che mira al recupero del patrimonio edilizio, prevede come requisiti per poterne usufruire che gli edifici siano legittimamente realizzati e ultimati e che sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria o si sia formato il silenzio assenso.
Esso, inoltre, stabilisce che la consistenza edilizia degli edifici esistenti, in termini di superficie o volume, è costituita dai parametri edilizi alla base del titolo abilitativo, ma non richiede la fisica esistenza dell’immobile oggetto di sostituzione edilizia.
Infine, i Giudici fanno notare che, in base alle modifiche normative e alla giurisprudenza, il concetto di ristrutturazione comprende interventi radicali, come il ripristino di edifici demoliti o crollati e la demolizione con successiva ricostruzione.
Sulla base di tutte queste considerazioni, il Tar ha dato ragione al proprietario dell’edificio.
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