Quando si parla di lavori svolti all’interno di un edificio, come nel caso di tramezzature e soppalchi, possono nascere non solo delle perplessità sui permessi necessari da parte della proprietà per procedere con le modifiche, ma anche delle spiacevoli incomprensioni e profondi contenziosi tra cittadino e Comune.
Di recente, sono state approvate due sentenze specifiche che riguardano proprio i lavori relativi alle modifiche degli spazi interni.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Spostamento di tramezzi: è necessario il permesso?
Nella sentenza n° 4635 del 19/04/2022, il TAR del Lazio ha pronunciato che la modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la SCIA) né l’autorizzazione paesaggistica.
Trattandosi, infatti, di opere esclusivamente interne, esse non comportano delle alterazioni dei parametri urbanistici, né incrementi di volumetria e superficie.
Anche il TAR Molise si era espresso precedentemente sull’argomento, riportando che: “la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori […]”.
Costruzione o modifica dei soppalchi: è sufficiente solo la SCIA?
Per quanto riguarda invece i soppalchi, ad esprimersi è il TAR di Salerno con la sentenza n° 1065 del 21/04/2022 che riporta quanto segue: “Nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni al servizio della preesistente unità immobiliare può ritenersi sufficiente una SCIA, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico”.
In particolare, facendo riferimento al caso specifico preso in esame, si precisa la sufficienza della SCIA per un soppalco delle dimensioni di 10,00 mq e di altezza inferiore a 1,60 m, con ringhiera e scala di accesso.
Come espresso in precedenza dal TAR di Salerno, è necessaria solo la SCIA per i soppalchi dalle dimensioni contenute (vano adibito a deposito-ripostiglio anche in un garage) che non siano finalizzati né ad ospitare persone né ad accrescere il carico urbanistico dell’immobile.
di Letizia Del Nero
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