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Veranda abusiva e condono: niente ripresa dei lavori senza sanatoria

Gli interventi edilizi, di qualunque tipo, realizzati su immobili abusivi non condonati sono a loro volta abusivi. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2171 del 25 marzo 2022.

Il caso

Nel caso di specie, la vicenda riguardava la realizzazione di una veranda in alluminio e vetri a chiusura di un balcone a livello dell’immobile. Dopo l’istanza di sanatoria, e prima di ottenere il condono, il proprietario dell’immobile, previa presentazione di DIA, realizzava un ulteriore intervento edilizio, provvedendo alla sostituzione della veranda, all’eliminazione di un tratto di muro parallelo alla veranda e a una diversa distribuzione degli spazi relativi alla superficie verandata.

Il Comune ordinava quindi la demolizione delle nuove opere eseguite in relazione ad una porzione immobiliare (veranda) abusiva ancora in attesa di condono, in quanto da considerarsi anch’esse abusive.

Veranda abusiva e ripresa dei lavori

Il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento adottato dal Comune.

I giudici hanno ribadito che: “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria”.

La sola istanza di condono non basta

In buona sostanza, a fronte di un vano verandato abusivo perché non ancora condonato, il privato deve attendere l’esito del procedimento di condono prima di eseguire ulteriori opere di manutenzione straordinaria in relazione alla medesima porzione immobiliare.

In caso contrario, tali ulteriori interventi “ripetono” le caratteristiche di illiceità dell’abuso originario, risultando a loro volta abusive. Lo stesso discorso vale anche per eventuali opere successive di mera manutenzione ordinaria.

Da qui la decisione del Consiglio di Stato. La porzione immobiliare in attesa di condono doveva ritenersi abusiva, con conseguente abusività di ogni ulteriore opera alla stessa accedente.

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