Si sbaglia se si pensa che buttare briciole di pane, acqua di scolo, sporcizia dalla propria finestra o balcone all’interno del condominio non possa costituire un reato.
Almeno non sempre. Vediamo perché.
Versare al piano di sotto acqua di scolo
Spazzare il proprio balcone dopo che avete innaffiato le vostre piante, sporcando la biancheria stesa nel balcone al piano di sotto non rientra nel reato di “getto pericoloso di cose” sancito dall’articolo 674 del codice penale e che recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.
Per la sussistenza del reato, è richiesto che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva, ossia possa dirsi presumibilmente diretta ad imbrattare o molestare persone.
Se non costituisce un reato, non è detto che non sia un illecito civile. Se il comportamento in questione dovesse causare danni alla proprietà altrui, bisogna per lo meno risarcire il danno.
Scuotere tappeti e tovaglie
Scuotere tovaglie e tappeti dal balcone non costituisce un reato e non rientra nel “getto pericoloso di cose”, a meno che con questo comportamento non si provochino danni a terzi.
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Cattivi odori
Possono dar luogo a reati, i cattivi odori provenienti da un’abitazione non sufficientemente pulita e d’intensità tale da arrecare molestia ai vicini.
Anche odori particolarmente forti provenienti da una cucina possono dar luogo a reato. Il criterio da prendere in considerazione ha detto la Cassazione riguarda gli odori provenienti dallo sfiatatoio della cucina di un bar o di un ristorante ubicato nell’edificio condominiale che non fa riferimento alla normale tollerabilità, ma alla “stretta tollerabilità”.
Gas, fumi o vapori
Si realizza reato se la molestia alle persone è provocato con gas, fumi o vapori. Quando?
Quando il disturbo superi la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica. Come? Lasciando il motore dell’autovettura accesa per molto tempo; con le emissioni di gas provenienti dalla canna fumaria di un impianto a riscaldamento a metano non conforme alla normativa sull’abbattimento dei fumi .
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