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Videosorveglianza in condominio, maggioranze richieste e tutela della privacy

Al contrario del passato, non serve più l’unanimità dei consensi per installare un impianto di videosorveglianza in condominio sulle parti comuni. L’assemblea potrà deliberarne l’installazione con il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

Così dispone l’art. 1122-ter nel codice civile, che disciplina l’installazione sulle parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse.

Questa disposizione è stata introdotta nel 2012. Prima mancava una normativa specifica, pur al cospetto di diritti fondamentali presidiati dalla Costituzione, come quello alla sicurezza, alla riservatezza ed alla vita privata. Prima l’installazione era consentita solo con l’unanimità dei consensi. Si affermava, infatti, che il singolo condomino non aveva alcun potere di installare, per sua sola decisione, un impianto di videosorveglianza idoneo a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini.

L’articolo citato prima, dunque, semplifica l’introduzione di impianti di videosorveglianza in condominio nella prospettiva di individuare uno strumento che possa migliorare la sicurezza dell’edificio. Oggi, l’assemblea può deliberare a maggioranza l’installazione di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni, adottando tutti gli opportuni accorgimenti per la tutela della privacy dei condomini.

Videosorveglianza privata

Rimane aperta la questione della tutela della riservatezza domestica, messa in pericolo soprattutto dalle riprese effettuate da telecamere di videosorveglianza private.  

Quando si può configurare un reato?

L’art. 165-bis del codice penale punisce le illecite interferenze nella vita privata. Tale reato si configura quando le telecamere inquadrano spazi altrui appositamente schermati dai proprietari, in modo da escluderne la vista agli estranei.

Secondo la Cassazione, non sono penalmente punibili “le videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno, ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacchè per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico”.

Occorre, quindi, verificare se, nel caso concreto, il soggetto che subisce le riprese abbia o meno adottato le cautele necessarie per proteggere gli ambienti di sua proprietà, escludendoli dalla vista altrui. Nel primo caso, si possono configurare gli estremi del reato, nel secondo caso no.

Tutela civile

In ambito civilistico, invece, le videocamere puntate sulla proprietà privata del vicino costituiscono sempre una lesione della riservatezza, quindi un illecito che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno.

All’interno di un condominio, ad esempio, se il nostro vicino decide di installare un impianto di videosorveglianza nella sua proprietà̀ esclusiva, può ovviamente farlo, ma, come afferma il Garante della privacy, “l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini”.

Danno alla privacy

In caso di illecito civile, è possibile richiedere il risarcimento del danno alla privacy. Tale risarcimento, tuttavia, non scatta automaticamente. Il soggetto che lo richiede deve fornire le prove dei danni lamentati. Questo perché, come sappiamo, nel nostro ordinamento la funzione del risarcimento civile è principalmente quella di ripristinare il patrimonio del danneggiato, e non quella di punire il responsabile.

Su questo argomento, peraltro, un orientamento recente (confermato anche dalle Sezioni Unite nel 2017) ammette, a certe condizioni, la possibilità di applicare l’istituto dei “danni punitivi”. Cioè, la possibilità di riconoscere un risarcimento a favore della vittima dell’illecito civile come “pena” automatica, in funzione deterrente nei confronti del responsabile, aldilà dei danni concretamente subiti.

di Giuseppe Donato Nuzzo

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