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Vita in condominio: come funzionano le spese urgenti per gli spazi comuni?

Chi vive in un condominio lo sa: ogni spesa necessaria al mantenimento in buono stato delle parti comuni dell’edificio deve essere ripartita tra tutti i residenti. Di solito, ciò avviene in misura proporzionale al valore della proprietà di ogni singolo condomino, a meno che non sia stato sottoscritto all’unanimità un accordo differente.

Ma cosa succede in caso di spesa urgente e improrogabile effettuata dal singolo condomino per le parti comuni del palazzo? A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi su una domanda di rimborso avanzata da alcuni condòmini per lavori di manutenzione straordinaria pagati anche per conto degli altri comproprietari. In primo e in secondo grado la domanda era stata rigettata poiché non era stata provata l’urgenza delle opere di manutenzione in questione.

La Cassazione ha confermato quanto stabilito in secondo grado, facendo chiarezza sul tema: in caso di spesa urgente e improrogabile per la manutenzione delle parti comuni, il singolo condomino ha diritto al rimborso solo se riesce a dimostrare che non sarebbe stato possibile rimandare la spesa in questione senza danno o pericolo a sé, a terzi o allo spazio comune (art 1134 c.c.). In altre parole, bisogna provare la necessità di agire prima di quando avrebbero potuto farlo l’amministratore o l’assemblea dei condòmini. Ciò vale anche per i cosiddetti condomìni minimi, composti da due soli partecipanti, la cui assemblea si costituisce validamente con la presenza di entrambi decidendo quindi all’unanimità. In questo caso nulla sarà dovuto al comproprietario anticipante qualora esso agisca per mera trascuratezza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c.).

di Giovanni Marrucci

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