Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.24/E del 08/08/2020, sono ammessi al Superbonus previsto dal D.L. n. 34/2020 anche gli interventi effettuati dai condòmini:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio;
- sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.
Le richiesta del beneficio è effettuata dall’amministratore del condominio.
Piccoli condòmini
Nei condomìni con meno di otto proprietà, quindi senza obbligo di nomina di un amministratore, per richiedere la fruizione del beneficio si può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
Beneficio fiscale
Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario far riferimento all’art. 1117 c.c.
Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti c.c.
Quali interventi rientrano nel Superbonus
Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, il superbonus in condominio spetta per interventi effettuati, tra l’altro:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo “trainati”).
Come indicato anche nelle risposte alle FAQ della stessa Agenzia delle Entrate, l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus (tra i quali sono compresi, ad esempio, i lavori di sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente (si vedano, tra le altre, le FAQ nn. 12, 15, 16 e 18).
Limiti di spesa per i condomini
Per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari a condizione, tuttavia, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Al questo limite si aggiunge, come già precisato, quello riferito agli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
di Ivan Meo
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