Un decreto del MiTE stabilisce che i materiali derivanti da costruzioni e demolizioni cessano di essere rifiuti.
Il provvedimento era molto atteso dagli operatori del settore e fissa i paletti affinché cessi di essere considerato rifiuto l’aggregato recuperato, ossia gli scarti edili derivanti dalle opere di costruzione e di ristrutturazione degli edifici.
Cos’è l’End Of Waste
Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani lo scorso 15 luglio ha firmato il Decreto che ridefinisce i criteri per il recupero dei rifiuti da costruzione e per il riutilizzo degli scarti in edilizia.
I materiali residui dalle attività di demolizione e costruzione di fatto smettono di essere considerati rifiuti per poter entrare in un ciclo di recupero.
Il Decreto Ministeriale contiene le procedure di sicurezza, approvate dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Europea, per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti da costruzione inerti: si tratta di un regolamento in materia di End of Waste che stabilisce quali rifiuti rientrano nel provvedimento, quali sono i criteri di conformità da rispettare per poter cessare di essere rifiuto e quali sono gli scopi specifici di utilizzabilità.
Il riutilizzo degli scarti inerti
Secondo i dati contenuti nel Piano nazionale di gestione dei rifiuti, in Italia i rifiuti edili sono circa 70 milioni di tonnellate.
Il provvedimento quindi va nella direzione del contenimento degli sprechi a livello di materiali, permettendone il recupero e il riutilizzo secondo specifici criteri definiti dal regolamento.
Si tratta di un materiale che ha un effettivo valore economico e per il quale esiste un vero e proprio mercato: esso può essere utilizzato, in sostituzione della materia prima naturale, per la realizzazione di opere di ingegneria civile e destinato, per esempio, a sottofondi stradali, a riempimenti o a confezionamento di calcestruzzi.
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Le condizioni per il recupero
Per poter essere recuperato, il materiale deve soddisfare specifici criteri e condizioni, quali:
- si tratta di una sostanza comunemente utilizzata per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza;
- la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti;
- l’utilizzo della sostanza non avrà impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
La fase di monitoraggio
Per monitorare l’efficacia del provvedimento, è stato stabilito un periodo di 180 giorni, dopo i quali si potranno anche effettuare delle revisioni dei criteri o delle rettifiche circa la qualifica di rifiuto da costruzione riciclabile.
Gli operatori del settore a loro volta avranno a disposizione 6 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Durante questo periodo transitorio, le novità non si applicheranno ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto, né tanto meno a quelli che risultano utilizzati in procedure già autorizzate.
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