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INPS: esonero contributivo per agenzie e tour operator

L’INPS ha comunicato che fino al 9 settembre sulla sua piattaforma è possibile compilare la domanda per lo sgravio contributivo di 5 mesi complessivi previsto per i datori di lavoro privati, operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale.

La circolare INPS conferma l’esonero

Nello specifico la circolare INPS 892022 riepiloga tutte le indicazioni e avvisa che: “ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.


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Destinatari: agenzie viaggi e tour operator

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge n. 88/1989, in materia di classificazione dei datori di lavoro, dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.

Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito – da parte dell’Istituto ed entro la scadenza prevista del 30 giugno 2022 – il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter“.

Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta confermata l’aliquota di computo  dei contributi ai fini previdenziali. 

Dopo le verifiche dell’INPS, lo sgravio diventa effettivo

L’INPS è incaricato del monitoraggio delle domande, per il rispetto del limite di spesa fissato a circa 56 milioni di euro.

L’istituto effettuerà le verifiche sulle istanze ricevute e definirà in base ai fondi disponibili il numero di mesi agevolabili, con un massimo di 5, e i relativi importi spettanti a ciascun datore di lavoro.

Solo dopo la definizione degli importi i datori di lavoro potranno, quindi, fruire effettivamente dello sgravio tramite i conguagli nei flussi Uniemens.

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