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Agevolazioni prima casa under 36: il chiarimento sul “Bonus riacquisto”

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Bonus prima casa per i giovani under 36: dopo la circolare 12E, nella quale ha ricordato che questa agevolazione è valida fino al 30 giugno 2022, l’ente ha affrontato sulla rivista online FiscoOggi.it il tema specifico del credito di imposta in caso di riacquisto.

Ai giovani che comprano la prima casa usufruendo dei benefici introdotti dal Decreto Sostegni bis non spetta alcun credito di imposta nel caso in cui, entro un anno dall’acquisto, vendessero e comprassero un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale. Tuttavia, non è detto che per tale motivo il credito di imposta debba considerarsi perso.

“Bonus riacquisto”: che cos’è

Come prevede l’articolo 7 della legge n. 448/1998, a chi ha acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa spetta un credito d’imposta se entro un anno lo rivende per comprare un’altra abitazione con le stesse caratteristiche.

L’importo del credito è calcolato sulla base dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta per il primo acquisto agevolato e non può essere superiore a quella del secondo. In pratica, quindi, il bonus è pari al minore degli importi dei tributi.

Bonus prima casa, perché il credito di imposta non è cumulabile

Il bonus riacquisto non si applica ai giovani under 36. Ecco perché:

  • Come abbiamo visto, il credito è pari al minore degli importi dei tributi versati per acquistare la prima casa. Siccome chi beneficia delle agevolazioni under 36 non paga alcuna imposta, anche il credito ammonterà a zero.
  • Per gli atti soggetti a Iva, il credito non è cumulabile in quanto la compravendita “under 36” soggetta a Iva prevede già un ristoro, sotto forma di credito, che è pari all’imposta corrisposta in relazione all’acquisto.

Come utilizzare il credito in futuro

Per non fare perdere questo bonus ai contribuenti under 36, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito di imposta, sebbene non cumulabile con le altre agevolazioni, non viene azzerato: in caso di vendita e riacquisto di un immobile che preveda il pagamento delle imposte di registro o dell’Iva, potrà essere riutilizzato.

di Laura Fabbro

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