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Abusi edilizi: per avere il condono l’edificio deve essere ultimato. Ecco entro quando

Quali caratteristiche deve presentare un edificio realizzato senza permessi perché possa essere sanato? C’è un limite temporale?

Su questi temi ha di recente fatto il punto Edilportale.com, riportando la sentenza n. 6525 del Consiglio di Stato, che ha a sua volta chiarito alcuni aspetti legati alla spinosa questione del condono edilizio.

È stato spiegato prima di tutto che l’immobile oggetto della richiesta di sanatoria deve essere stato ultimato prima del 31 marzo 2003. Ecco per quale motivo e che cosa si intende di preciso per “ultimato”.

Stato dell’immobile e termine ultimo

La vicenda sulla quale sono stati chiamati a esprimersi i giudici riguarda due edifici abusivi che il Tar si è rifiutato di condonare perché completati oltre il 31 marzo 2003, termine ultimo previsto dal terzo condono edilizio (Legge 326/2003).

Secondo il proprietario, però, il fatto che al momento del sopralluogo fossero dotati di piano seminterrato e rialzato con mura perimetrali, di bozza d’intonaco, impianto elettrico e idrico è sufficiente per considerarli ultimati, a prescindere dalla mancanza di opere edilizie.

Il Consiglio di Stato cita allora l’articolo 31, comma 3, del secondo condono edilizio (Legge 47/1985), in base al quale si intendono ultimati “gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e la copertura“. Per quanto riguarda in particolare gli edifici residenziali, “la nozione di ultimazione deve intendersi riferita a una costruzione completa nelle sue strutture essenziali che la individuano sotto il profilo tecnico, edilizio e urbanistico”.

Siccome il completamento della copertura e l’esecuzione del rustico, da intendersi come la “muratura di tamponatura priva di rifiniture”, stando ai rilievi del consulente tecnico d’ufficio, sono avvenuti tra il 2004 e il 2005, quindi oltre i termini consentiti, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del Tar.

di Laura Fabbro

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