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Bonus prima casa dopo un divorzio: si può richiedere per un’altra abitazione?

Il 30 settembre 2021 con la risposta n. 634 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i termini per ottenere le agevolazioni prima casa nel caso dell’acquisto di un’altra abitazione dopo un divorzio.

Il parere dell’Ente è rivolto alla richiesta di una contribuente: dopo il divorzio, l’abitazione condivisa e per la quale era stato usufruito il Bonus prima casa, è stata assegnata al marito. La donna ha quindi domandato se sia possibile acquistare un secondo immobile, godendo anche in questo caso dell’agevolazione fiscale.

L’agenzia delle Entrate – come si legge anche sulla rivista ufficiale online FiscoOggi.it – ha chiarito che il Bonus è richiedibile, ma solo a condizione che la contribuente provveda alla vendita della quota di sua proprietà della prima casa.

In contrario l’agevolazione decadrà, ponendo la contribuente nella posizione di dover pagare le imposte – di registro, ipotecaria e catastale -nella misura ordinaria, oltre alla sanzione pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi.

Bonus prima casa: vanno rispettati i tempi dell’alienazione

L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che – più in generale – per l’acquisto di un nuovo immobile si può usufruire delle agevolazioni “prima casa”, anche se il contribuente già possiede un’altra abitazione comprata con lo stesso regime di favore.

L’unica condizione è che la casa già in suo posseduta venga venduta entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Nel caso in cui la prima casa non venisse venduta per tempo, il beneficio per il secondo acquisto decadrebbe.

Agevolazione prima casa, conta la titolarità

L’Agenzia delle Entrate contesta anche il fatto (sostenuto invece dalla contribuente) che al coniuge separato non possa in alcun modo essere preclusa la possibilità di richiedere l’agevolazione per l’acquisto di un altro immobile, dal momento che non è l’assegnatario della precedente abitazione, ma possiede solo la titolarità di una quota inutilizzata.

Questo perché le disposizioni contenute nell’articolo 4-bis (Nota II-bis in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131/1986) hanno una natura agevolativa e quindi non sono suscettibili d’interpretazione che ne estenda la portata applicativa.

di Linda Compagnoni

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