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Imposta di registro: facciamo chiarezza su quando e come si calcola

L’imposta di registro è un’imposta indiretta che colpisce la registrazione degli atti. Ha il duplice scopo di fornire un’entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati, cioè conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica.

Può essere dovuta in misura fissa oppure in misura proporzionale al valore dell’atto. Vediamo allora quando deve essere versata.

Cos’è l’imposta di registro

La normativa che disciplina l’imposta di registro è il DPR n. 131/1986, secondo cui ne sono soggetti:

  • tutti gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  • gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi;
  • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia;
  • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse.

Imposta di registro e IVA

Un’informazione importante da conoscere è il fatto che l’imposta di registro è alternativa all’IVA. Di conseguenza, salvo eccezioni, se un atto è soggetto alla seconda, non dovrebbe essere versata anche la prima.

Come si effettua la registrazione

Per registrare un atto bisogna presentare presso l’Ufficio di competenza dell’Agenzia delle Entrate:

  • la richiesta di registrazione sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione finanziaria: a seconda dei casi Modello 69 o Modello RLI;
  • due originali dell’atto;
  • i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo); una di queste viene poi restituita all’interessato.

Questa procedura può essere effettuata anche in forma interamente telematica per i contratti di locazione o altri atti relativi a immobili.

I termini per la registrazione

Vi sono naturalmente delle scadenze entro le quali l’atto deve essere registrato. Di norma, la legge prevede un termine di 20 giorni, che diventano 30 quando si tratta di contratti di locazione o altri atti relativi a immobili. Gli atti formati all’estero invece hanno sempre a disposizione 60 giorni.

Le sanzioni per la mancata registrazione

La mancata registrazione degli atti naturalmente prevede delle sanzioni. Nello specifico, quando si tratta di un ritardo inferiore ai 30 giorni, viene applicata una sanzione amministrativa che varia tra il 60% e il 120% delle imposte dovute, partendo però da un minimo di 200 euro. Se invece i tempi si allungano, la percentuale può salire fino al 240%.

Imposta di registro prima casa

L’imposta di registro viene applicata anche sull’acquisto della prima casa, ma l’importo varia in base al tipo di venditore.

  • Se si tratta di un privato, viene applicata un’aliquota proporzionale calcolata sul 2% del valore catastale dell’immobile e l’imposta deve essere versata direttamente al notaio che provvederà poi alla registrazione dell’atto.
  • Quando invece a vendere è la società costruttrice, l’importo è di solito fissato a 200 euro e si accompagna all’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.

Imposta di registro seconda casa

Se invece si tratta dell’acquisto di una seconda casa,

  • l’imposta di registro viene calcolata al 9% quando a vendere è un privato.
  • Se chi vende è la società costruttrice, l’importo dell’imposta di registro è fissato a 200 euro e si pagherà l’IVA al 10%.

Per le locazioni

Nel caso delle locazioni, l’imposta di registro è variabile e la discriminante è ovviamente il tipo di immobile che viene affittato. Di norma però l’aliquota è pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità. E questo calcolo è valido soprattutto quando la destinazione d’uso dell’immobile è abitativa.

Come si paga l’imposta di registro

Per versare l’imposta di registro viene utilizzato il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari o postali, ma anche online, ad esempio sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per tutti quegli atti dove è prevista la presenza di un notaio, ovvero quelli pubblici o autenticati, sarà il legale a occuparsi dei pagamenti all’Erario.

Bisogna poi sapere che per le registrazioni richieste presso l’Ufficio – come per i contratti di locazione – si può scegliere anche l’addebito diretto sul proprio conto corrente.

di Giulia Dallagiovanna

Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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