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Permesso di costruire: che cos’è e soprattutto in quali casi è necessario

Il permesso di costruire è l’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune e indispensabile per eseguire interventi di trasformazione urbanistica. Vediamo insieme come si richiede, qual è l’iter per ottenerlo e che costi comporta.

Permesso di costruire: che cos’è e quando serve

Questo titolo abilitativo è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001) e va richiesto quando si intendono realizzare interventi edilizi di una certa importanza. Nello specifico, il permesso di costruire è necessario per:

  • nuove costruzioni;
  • ampliamenti o interventi rilevanti di ristrutturazione edilizia;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica.

Facciamo qualche esempio: se abbiamo intenzione di effettuare interventi che prevedono di modificare la volumetria complessiva di un edificio o il suo prospetto, oppure se prevediamo di cambiare la destinazione d’uso di un immobile, dovremo allora rivolgerci al Comune per ottenere il permesso di costruire.

Quando non serve

Il permesso di costruire non va richiesto per gli interventi di edilizia libera, che secondo la legge sono:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (se non comportano la realizzazione di ascensori esterni);
  • l’installazione di pompe di calore e di pannelli solari e fotovoltaici;
  • la realizzazione di serre mobili stagionali;
  • le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e destinate a essere rimosse entro novanta giorni.

Come si richiede il permesso di costruire

La domanda va presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di riferimento (presentandosi fisicamente o tramite Pec). Insieme alla richiesta bisogna allegare un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e una dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

Quanto tempo ci vuole?          

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune comunicherà all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento. Quest’ultimo ha poi 60 giorni per formulare una proposta di provvedimento o per richiedere che vengano apportate modifiche al progetto originario, spiegandone le ragioni.

Da allora, entro 30 giorni il responsabile del competente ufficio comunale deve adottare il provvedimento finale (rilascio o diniego).

Silenzio-assenso

Se il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo decorre senza che il responsabile dell’ufficio abbia presentato un motivato diniego, la domanda risulta accettata in base al principio del silenzio-assenso (a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali).

I costi del permesso

Oltre al pagamento di tutti i professionisti coinvolti nei lavori, il rilascio del permesso comporta il pagamento di:

  • oneri di urbanizzazione. L’importo varia in base alla località e al tipo di lavori, ma di solito si calcola circa 800 euro ogni 10 metri quadri.
  • Contributo di costruzione. Quota stabilita dal Comune e determinata in percentuale rispetto ai costi di costruzione o di intervento.

Le alternative: la Scia

In alternativa al permesso di costruire, per alcune tipologie di intervento è possibile presentare la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e grazie alla quale le tempistiche si accorciano. Come previsto dalla L.R. 5 del 2013, si può ricorrere alla Scia per esempio per le opere di restauro e di risanamento, per il cambio di destinazione d’uso e per le nuove costruzioni.

Permesso di costruire in deroga

In alcuni casi riguardanti esclusivamente edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici generali, purché si rispettino le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

La deroga, però, può riguardare solo le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini e, in caso di interventi attuati in aree industriali dismesse, le destinazioni d’uso.

Permesso di costruire in sanatoria

La legge punisce gli interventi eseguiti in difformità o senza permesso di costruire. Tuttavia, qualora questi siano comunque conformi alle norme edilizie e ai regolamenti locali, sarà possibile chiedere al Comune un permesso “in sanatoria”, pagando il contributo di costruzione in misura doppia.

Quanto dura il permesso di costruire?

L’articolo 15 del Testo unico precisa che il termine di inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre la conclusione dei lavori deve avvenire entro tre anni dal loro inizio.

Il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti comporta la decadenza automatica del permesso di costruire. Si può ottenere una proroga solo in caso di sopravvenienza di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, difficoltà tecniche, mancati finanziamenti in caso di opere pubbliche.

di Laura Fabbro

Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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