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Sismabonus acquisti: l’attestazione di conformità non scade

Per avere diritto al Sismabonus acquisti non è fissata alcuna scadenza in merito al deposito dell’attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto asseverato.

La procedura per l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, invece, va presentata entro la data di stipula del rogito.

Vediamo quindi più nel dettaglio quanto di recente chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate.

Sismabonus e permesso a costruire

Nella risposta n. 688 dell’8 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate spiega, riguardo alla redazione e presentazione dell’asseverazione in seguito al rilascio del permesso a costruire da parte del Comune, che è possibile usufruire del Sismabonus acquisti per gli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019.

Questo, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. L’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Sismabonus, nessuna scadenza per l’attestazione di conformità

In relazione ai termini di presentazione dell’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto, la norma parla esclusivamente di “ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”.

Nel caso specifico presentato all’Agenzia delle Entrate, l’immobile è stato acquistato dal contribuente a maggio 2020 da un’impresa di costruzioni che aveva già depositato al Suap l’asseverazione di riduzione del rischio sismico: il cittadino può quindi accedere all’agevolazione Sismabonus acquisti, sebbene abbia presentato l’attestazione di conformità dei lavori al progetto asseverato a stipula avvenuta.

di Aurora Tamigio

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