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Trasferimenti fabbricati: i requisiti per avere le imposte in misura fissa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, rispondendo al quesito di una società, quali sono i requisiti per usufruire dell’agevolazione dell’applicazione di imposte fisse per i trasferimenti di fabbricati per alcune tipologie di imprese e, viceversa, in quali casi tale agevolazione decade per mancanza di specifici requisiti.

I requisiti per ottenere l’agevolazione

Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, all’articolo 7 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in caso di trasferimenti di fabbricati, siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna solo qualora ricorrano queste condizioni:

  • l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto deve avere per oggetto l’intero fabbricato, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • inoltre, l’impresa che acquista il fabbricato deve provvedere entro 10 anni dalla data di acquisto a effettuare le seguenti operazioni:
  • demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato, anche con variazione volumetrica, se consentito dalle normative urbanistiche;
  • interventi di manutenzione straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia, così come individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380 del 2001;
  • alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato;
  • In più, qualsiasi tipologia di intervento venga messa in atto, che sia la ricostruzione o la ristrutturazione, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche A o B previste dalla classificazione NZEB, ossia Near Zero Energy Building.

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La perdita dell’agevolazione sulle imposte ipotecarie e catastali

L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 324 del 6 giugno 2022, circa il quesito sottoposto da un’impresa di costruzione che chiede chiarimenti sulla perdita dell’agevolazione sulle imposte per i trasferimenti di fabbricati prevista dall’articolo 7 del D.L. n. 34 del 2019, spiega che nella fattispecie la vendita dell’intero immobile, acquistato usufruendo dell’agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di 10 anni senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione richiesta dalla norma, rappresenta il mancato rispetto di una delle condizioni e quindi determina la decadenza dall’agevolazione.

Di conseguenza, vanno applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre che al pagamento di una sanzione del 30% e degli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

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