In una risposta pubblicata sulla sua rivista ufficiale, Fiscooggi.it, l’Agenzia delle Entrate spiega come per il calcolo della base imponibile, in assenza del requisito di “prossimità” tra la rimessa e l’abitazione, non sia possibile applicare la deroga prevista dalla finanziaria 2006.
Il caso: un box distante oltre 1 chilometro dalla casa è pertinenza?
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è il proprietario di un immobile, che detiene per la quota di un sesto, e promissario acquirente di un box distante un chilometro e trecento metri dall’abitazione.
Chiede se sia possibile destinare il box a pertinenza della casa (in cui è domiciliato per 10 mesi all’anno), avvalendosi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 che calcola la base imponibile secondo i principi di favore indicati nell’articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr n. 131/1986.
Il concetto di pertinenza, facciamo chiarezza
In primo luogo, l’Agenzia ricorda che per il concetto di pertinenza, anche in campo fiscale, vale quanto stabilito nel Codice civile ovvero: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
Quindi per l’applicazione del meccanismo del “prezzo-valore” alle pertinenze di un immobile abitativo, nell’atto di cessione:
- il bene pertinenziale deve avere un nesso funzionale o strumentale con il bene principale;
- deve esistere la volontà del soggetto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale.
Il criterio di vicinanza
Per potersi concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità, affinché il bene accessorio possa accrescere durevolmente e oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale, è necessario che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che in questo caso non siano integrati i requisiti della pertinenzialità, poiché il box è situato alla distanza di 1,3 chilometri dall’abitazione in cui l’istante è domiciliato per soli 10 mesi all’anno. L’acquisto del box sarebbe in realtà una permuta con un altro box comprato in precedenza di cui non è certa l’esistenza del vincolo pertinenziale. Per questi motivi, l’istante non potrà beneficiare della base imponibile calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005.
di Letizia Del Nero
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