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Una pertinenza immobiliare deve per forza essere vicina all’abitazione?

In una risposta pubblicata sulla sua rivista ufficiale, Fiscooggi.it, l’Agenzia delle Entrate spiega come per il calcolo della base imponibile, in assenza del requisito di “prossimità” tra la rimessa e l’abitazione, non sia possibile applicare la deroga prevista dalla finanziaria 2006.

Il caso: un box distante oltre 1 chilometro dalla casa è pertinenza?

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è il proprietario di un immobile, che detiene per la quota di un sesto, e promissario acquirente di un box distante un chilometro e trecento metri dall’abitazione.

Chiede se sia possibile destinare il box a pertinenza della casa (in cui è domiciliato per 10 mesi all’anno), avvalendosi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 che calcola la base imponibile secondo i principi di favore indicati nell’articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr n. 131/1986.

Il concetto di pertinenza, facciamo chiarezza

In primo luogo, l’Agenzia ricorda che per il concetto di pertinenza, anche in campo fiscale, vale quanto stabilito nel Codice civile ovvero: “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Quindi per l’applicazione del meccanismo del “prezzo-valore” alle pertinenze di un immobile abitativo, nell’atto di cessione:

  1. il bene pertinenziale deve avere un nesso funzionale o strumentale con il bene principale;
  2. deve esistere la volontà del soggetto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale.

Il criterio di vicinanza

Per potersi concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità, affinché il bene accessorio possa accrescere durevolmente e oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale, è necessario che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che in questo caso non siano integrati i requisiti della pertinenzialità, poiché il box è situato alla distanza di 1,3 chilometri dall’abitazione in cui l’istante è domiciliato per soli 10 mesi all’anno. L’acquisto del box sarebbe in realtà una permuta con un altro box comprato in precedenza di cui non è certa l’esistenza del vincolo pertinenziale. Per questi motivi, l’istante non potrà beneficiare della base imponibile calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005.

di Letizia Del Nero

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