Partiamo col dire che un edificio che ha due proprietari, ad esempio una villetta bifamiliare, costituisce per legge un condominio minimo.
Essendo dunque “condominio” deve rispettare le regole che si attuano per i grandi condomini, soprattutto in merito al pagamento delle spese che riguardano le parti comuni.
Tutte le decisioni andranno prese durante riunioni organizzate appositamente dove, però, non ci sarà la figura dell’amministratore, che in condominio minimo non è richiesta.
Va infatti ricordato che in un condominio minimo non c’è bisogno di un regolamento e nemmeno di un amministratore:
- il regolamento diventa obbligatorio negli immobili con più di 10 condomini;
- l’amministratore è obbligatorio nei condomini con più di 9 proprietari.
Nonostante questo, anche in una casa bifamiliare con due soli condomini sarà necessario effettuare assemblee, o riunioni, in cui i due proprietari di casa dovranno confrontarsi e prendere decisioni comuni.
Ad esempio, la scelta di affrontare spese per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria.
Non è raro che si verifichi però che i due proprietari non si trovino d’accordo. E allora cosa fare?
Le spese da affrontare per le parti comuni rispettano la regola dei millesimi di proprietà? cosa fare se uno dei due proprietari non vuole eseguire i lavori?
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Condominio con due proprietari: come si dividono le spese
In una casa con due proprietari, ad esempio le villette bifamiliari, prima di affrontare una spesa per un lavoro che interessa le parti comuni, ci vuole il consenso di entrambi i condomini.
Non è possibile che vengano fatti i lavori, se non vi è la firma di tutti e due i proprietari, fatta eccezione per lavori urgenti e imprevisti che non possono essere prorogati e che causano un disagio.
Assemblea in un condominio di due proprietari
Anche in condominio minimo, le decisioni vanno prese in assemblea: nel caso di una abitazione divisa tra due famiglie sarà condizione fondamentale che siano presenti entrambi i proprietari o l’assemblea sarà priva di validità.
Durante la riunione, vengono esposti gli oggetti della discussione e ogni punto deve essere approvato da entrambe le parti o perde di validità.
Lo ha confermato anche una recente sentenza che ha sottolineato che la disciplina del Codice civile, relativa al condominio, è applicabile anche al condominio minimo composto da due soli partecipanti. La sentenza ha stipulato che «è logicamente inconcepibile che la decisione adottata da un solo soggetto possa ritenersi unanime».
Cosa fare se uno dei due proprietari si oppone
Può accadere che in un condominio di due proprietà, non si arrivi ad un accordo perché uno dei due si oppone alla spesa da sostenere. In questo caso, vi sono due strade percorribili:
- se i lavori sono oggettivamente necessari, il singolo condomino potrà portare avanti l’intervento di ripristino e poi obbligare il secondo condomino a pagare la sua parte di spese, affidandosi in via finale al Tribunale di competenza;
- se i lavori sono puramente estetici e non è dimostrabile l’effettiva necessità di svolgere l’intervento, allora il primo condomino non potrà in nessun modo ottenere la divisione delle spese e dovrà sostenere da solo l’impegno economico.
Conta di più il condomino che ha più millesimi?
No, in un condominio minimo composto da due quote, il proprietario che ha più millesimi non può imporre il suo volere sfruttando la superiorità della propria quota millesimale. Ogni decisione deve sempre e comunque essere espressa all’unanimità. In caso contrario, se non si trova un accordo bisognerà rivolgersi al giudice.
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