Il mercato delle aste può offrire ottimi affari: chi cerca casa può riuscire ad acquistarla a un prezzo vantaggioso, permettendosi magari di ottenere una metratura superiore alle proprie aspettative o di andare a vivere in una zona più prestigiosa di quella che ci si sarebbe potuti permettere acquistando un immobile in maniera “tradizionale”.
Ma come ci si comporta con un bene acquistato all’asta? È possibile rivenderlo a stretto giro?
La risposta è sì, ma occorre approfondire il tema. Una casa comprata all’asta deve rimanere nelle disponibilità dell’acquirente per almeno 5 anni. Se l’acquirente decide di venere prima di questo lasso temporale, il ricavato sarà soggetto a imposizione tributaria.
Tassazione e plusvalenza
I proventi della vendita di un immobile comprato all’asta e rivenduto prima dei 5 anni dovranno essere riportati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è tenuta la vendita e saranno soggetti alla tassazione ai fini dell’Irpef.
L’importo che può essere tassato viene definito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo della successiva vendita avvenuta nell’arco dei cinque anni (la cosiddetta plusvalenza).
Con plusvalenza si intende quindi la differenza tra il ricavo e il costo e, eventualmente, le spese sostenute purché inerenti.
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Persona fisica e persona giuridica
La plusvalenza è valutata differentemente se il soggetto è una persona fisica o una persona giuridica.
Nel caso di persona giuridica rientra nei redditi (o ricavi) d’impresa e come tale è soggetta a tassazione ordinaria.
In caso di persona fisica, la plusvalenza è tassata al 26%, direttamente in atto dal notaio oppure all’interno della dichiarazione dei redditi, seguendo i parametri degli scaglioni Irpef.
Contro le speculazioni
Questo meccanismo serve a disincentivare possibili speculazioni finanziarie ed è regolamentato dall’articolo 76 della legge 29 settembre 1973 n. 597, che per l’appunto prevede una conseguenza alla rivendita degli immobili prima dei cinque anni dalla data dell’acquisto.
L’unico caso in cui non viene ipotizzato un intento speculativo si verifica quando l’oggetto della vendita è un immobile destinato all’uso personale dell’acquirente e dei membri della sua famiglia.
In altre parole: se si acquista una casa all’asta e la si usa come dimora familiare, si ha la possibilità di rivenderla anche prima dello scadere dei cinque anni.
Se, invece, il bene acquistato all’asta non viene adibito a uso personale, se venduto prima dello scadere dei cinque anni, sarà sottoposto alla relativa tassazione e pagare in base al plusvalore generatosi tra l’acquisto e la vendita.
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