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Ecobonus 2021: facciamo il punto tra proroga, normative e scadenze

A fine 2020 è stata varata, come ogni anno, la nuova Legge Bilancio entrata poi in vigore il 1° gennaio 2021. Questa tra i vari aggiornamenti ha posticipato al 31 dicembre 2021 le scadenze per tutta una serie di agevolazioni fiscali nell’ambito della ristrutturazione e riqualificazione energetica. Nello specifico la proroga ha interessato:

  • Ecobonus,
  • Bonus ristrutturazione,
  • Bonus verde,
  • Bonus facciate.

Ecobonus 2021, come funziona?

L’Ecobonus 2021 è la detrazione fiscale valida per i lavori di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Consente ai contribuenti di beneficiare di agevolazioni fiscali per i lavori che migliorano le prestazioni energetiche degli immobili.

Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte IRPEF o IRES generalmente spalmata in 10 rate annuali. Il Decreto rilancio ha però introdotto la possibilità di fruire della detrazione scegliendo tra due modalità: con cessione del credito o sconto in fattura. Possibilità, questa, prevista anche per il Bonus ristrutturazioni, il Sismabonus e per gli interventi agevolabili al 110%.

  • Sconto in fattura: questa opzione consente al contribuente di beneficiare immediatamente del bonus ed è responsabilità del venditore applicare lo sconto.
  • Cessione del credito: questa seconda modalità prevede che il contribuente ceda il credito d’imposta maturato in cambio del pagamento. Il credito può essere ceduto alla banca, a un’impresa di assicurazione o all’azienda che ha effettuato i lavori.

Come funziona la cessione del credito?

Scegliendo la cessione del credito d’imposta rispetto alla detrazione si può cederlo direttamente a terze parti, le quali potranno utilizzarlo in compensazione delle loro imposte dovute o cederlo a loro volta. Se si percepiscono solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva o se si è nella no tax area l’opzione della cessione del credito diventa è l’unica disponibile. 

La cessione può essere effettuata per ogni stato di avanzamento dei lavori e per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 è possibile applicarla anche solo ad alcune rate residue: si può scegliere di inserire in dichiarazione le prime due rate di una spesa e cedere il credito corrispondente alle altre.

La cessione deve essere comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate, rivolgendosi al CAF o a professionisti abilitati. Nel caso di lavori condominiali: 

  • se tutti hanno optato per la cessione l’amministratore si dovrà occupare della comunicazione all’ENEA;
  • se solo alcuni condomini scelgono come modalità la cessione d’imposta questi dovranno darne comunicazione all’amministratore.

Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, si riceverà la risposta che comunicherà l’eventuale accettazione o rifiuto della richiesta. Per effettuare rettifiche alla comunicazione fatta sarà possibile annullare quella già presentata o inviarne una sostitutiva entro il giorno cinque del mese successivo alla data di invio.

Quali interventi rientrano nell’Ecobonus 2021?

Le spese ammesse sono numerose, vediamo quali rientrano nel Superbonus del 110%, e quali sono invece ammesse in detrazione fiscale al 65% e 50% per specifiche tipologie di lavori.

Detrazione fiscale fino al 110%

Il super bonus che consente una detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio ingloba una serie di lavori trainanti e altre operazioni. Lavori trainanti e specifici limiti di spesa:

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti centralizzati ed efficienza pari almeno alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore. Sono inclusi in questa operazione, gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o altri sistemi di accumulo. 
    • Limite di spesa: 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità e 15.000 euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nelle agevolazioni, senza limitare, in caso di esistenza, il concetto di superficie disperdente solo al sottotetto.
    • Limite di spesa edifici unifamiliari: 50.000 euro per le unità immobiliari interne a edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi.
    • Limite di spesa edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari: 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità.
    • Limite di spesa edifici composti da più di 8 unità immobiliari: 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari interne a edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di almeno un accesso autonomo dall’esterno per i lavori agli impianti di climatizzazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore. Sono compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
    • Limite di spesa: 30.000 euro

Ora rientrano nell’Ecobonus del 110% anche i lavori di coibentazione del tetto, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del 22 dicembre 1986, n. 917 e i lavori effettuati per agevolare la quotidianità di persone con più di 65 anni.

Cosa rientra nell’Ecobonus al 65%

All’Ecobonus 2021 del 110% si affiancano altre detrazioni fiscali, chiamate “ordinarie” che vedono, per i lavori di riqualificazione energetica, agevolazioni pari al 65% e al 50%. Vediamo l’elenco dei lavori ammessi dall’Ecobonus al 65% e i relativi limiti di spesa:

  • riqualificazione energetica globale (detrazione massima 100.000 euro);
  • interventi di coibentazione di strutture opache come coperture e pavimenti (detrazione massima 60.000 euro);
  • Installazione di collettori solari termici (detrazione massima 100.000 euro);
  • installazione sistemi di termoregolazione evoluti per interventi di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria (detrazione massima 30.000 euro);
  • montaggio di caldaie a condensazione (detrazione massima 30.000 euro);
  • sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione con impianti ad aria calda a condensazione (detrazione massima 30.000 euro);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza (detrazione massima 30.000 euro);
  • installazione di microgeneratori (detrazione massima 100.000 euro);
  • sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore (detrazione massima 30.000 euro);
  • sistemi di building automation (detrazione massima 15.000 euro);

Le agevolazioni fiscali al 50%

Come per i lavori rientranti nell’agevolazione al 65% vediamo l’elenco delle spese per gli immobili dall’Ecobonus al 50% e i relativi limiti ammessi:

  • sostituzione di finestre con infissi annessi (detrazione massima 60.000 euro);
  • schermature solari (detrazione massima 60.000 euro);
  • caldaie a biomassa e a condensazione, le seconde sono ammesse solo con un’efficienza media stagionale pari da rientrare nella classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013 ese dotate di un termoregolazione evoluto appartenente alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (detrazione massima 30.000 euro).

Chi può ottenere l’Ecobonus?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti proprietari di immobili e i titolari di diritti reali o personali di godimento che sostengono le spese sugli immobili nei quali vengono svolti gli interventi di riqualificazione energetica:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare che convive con il proprietario o detentore dell’immobile a patto che sostenga le spese con bonifici e fatture a lui intestate.

In questo caso la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:

  • è nel possesso dell’immobile;
  • svolge gli interventi a proprio carico;
  • il compromesso è stato registrato.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Scadenze e modalità di pagamento

Per beneficiare della detrazione è fondamentale come prima cosa effettuare la comunicazione all’ENEA e solo in un secondo momento preoccuparsi di inserire la spesa nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione a ENEA dovrà essere presentata in modalità telematica mediante i siti messi a disposizione dall’ente stesso.

Il termine per l’invio della comunicazione all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Ma per gli interventi terminati tra il 1° e il 25 gennaio il termine di 90 giorni è posticipato al 25 gennaio 2021, quindi la scadenza per la comunicazione è il 25 aprile.

Documenti: quali conservare?

Per beneficiare del bonus i contribuenti che hanno sostenuto la spesa devono conservarne tutta la documentazione per dimostrare a quale misura dell’Ecobonus 2021 hanno diritto. Successivamente dovranno trasmettere la suddetta documentazione con la scheda descrittiva dell’evento, nella quale bisognerà indicare i requisiti e le caratteristiche specifiche del lavoro effettuato:

  • asseverazione del tecnico abilitato o la dichiarazione del direttore dei lavori;
  • in caso di autocostruzione dei pannelli solari l’attestazione di partecipazione a un apposito corso di formazione;
  • la certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o l’attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

di Linda Compagnoni

Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo. Per un’analisi strutturata su ciascun caso personale si raccomanda la consulenza di professionisti abilitati.

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