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Imposte di registro e ipo-catastali: cosa succede per la vendita obbligata allo Stato

In caso di vendita obbligata, a seguito di una procedura fallimentare, da parte di una società proprietaria a un’amministrazione statale, l’atto di compravendita non è soggetto al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Vediamo perché, nel chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di vendita all’asta

La risposta n. 690 dell’8 ottobre 2021 riguarda il caso di un’amministrazione statale che, esercitando il diritto di prelazione, ha acquistato un edificio di cui è conduttrice dal 2007: questo è stato messo in vendita tramite asta dal tribunale dopo l’apertura della procedura fallimentare nei confronti della società proprietaria.

L’amministrazione è risultata l’unica a presentare un’offerta e, quindi, è stata dichiarata dal curatore fallimentare aggiudicatario provvisorio.

Il quesito posto dall’amministrazione all’Agenzia riguarda l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la registrazione dell’atto di compravendita. O l’eventuale esenzione dal pagamento di esse, alla luce della disciplina prevista per i passaggi di proprietà in cui una delle parti è rappresentata dallo Stato.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale: quando non sono da pagare

Nel caso in esame, considerata la vendita obbligata, a seguito di una procedura fallimentare,  andrà applicato l’articolo 57, comma 8, del Tur che prevede che “negli atti di espropriazione per pubblica utilità o trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall’Ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa. L’imposta non è dovuta se l’espropriante o l’acquirente è lo Stato”.

Il criterio è dispensare dalla tassazione chi subisce l’esproprio ed è obbligato a vendere a prescindere dalla sua volontà: nella vicenda oggetto del quesito, la società vende suo malgrado e, quindi, l’imposta di registro non andrà applicata. Di conseguenza niente imposte ipotecarie e catastali.

L’articolo 1 del Tuic stabilisce infatti che le formalità eseguite nell’interesse dello Stato non sono soggette a imposta, mentre l’articolo 10, comma 3, dispone che non pagano tassa “le volture eseguite nell’interesse dello Stato” anche con riferimento all’imposta catastale.

di Aurora Tamigio

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