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IMU 2021, i nuovi chiarimenti del MEF su immobili di lusso e genitori affidatari

Ancora novità in materia di tasse e normative e in particolare per ciò che riguarda l’IMU prima casa. Solamente qualche giorno fa infatti, attraverso il documento diffuso lo scorso 20 settembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti a proposito dell’imposta municipale unica.

IMU 2021 prima casa: i chiarimenti

Nel documento del MEF, di circa 30 pagine, sono stati affrontati diversi temi relativi all’IMU e particolare attenzione è stata data all’eventuale applicazione dell’imposta sulle prime case, in situazioni particolari come nel caso di immobili di lusso o di genitori affidatari.

Le direttive sull’IMU, infatti, pur avendo carattere nazionale, permettono ai Comuni di gestire il tributo entro certi limiti. Ecco dunque che il MEF si è occupato di segnalare quali delibere locali che non risultino essere in linea con le norme a livello nazionale.

Gli immobili di lusso

Uno dei casi presi in esame riguarda gli immobili di lusso che, come sappiamo, possono comunque essere soggetti al pagamento dell’IMU, nonostante siano classificabili come “prime case”. La normativa nazionale prevede infatti il pagamento di un’imposta pari allo 0,5%; sta poi al Comune decidere se azzerarla oppure aumentarla fino ad un massimo dello 0,6%.

Il MEF chiede dunque la correzione di una disposizione comunale che recitava quanto segue: “le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 sono assoggettate all’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) dello 0,75 per cento”.

IMU per la casa al genitore affidatario

Un’altra revisione che ha richiesto il MEF riguarda il pagamento dell’IMU per le case familiari assegnate al genitore affidatario. Un Comune aveva disposto che “la casa familiare assegnata al genitore affidatario, di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, è assimilata all’abitazione principale nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado. La nuova disposizione opera solo in presenza di figli sicché l’ex coniuge assegnatario dell’abitazione principale senza figli dal 2020 sarà tenuto al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) per la quota del coniuge non affidatario”.

Il MEF specifica come l’assegnazione della casa sia in carico al giudice e pertanto la titolarità dell’immobile non è più rilevante a seguito del provvedimento giudiziario di assegnazione; pertanto il pagamento del tributo deve riguardare solamente colui che ha il diritto reale di abitazione.

di Francesca Lauritano

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