Anche se l’immobile ricade in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico per lo spostamento dei tramezzi interni e la sostituzione degli infissi, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, è quanto affermato dal TAR Lazio con la sentenza n. 4635 del 19 aprile 2022.
Il caso
Un Comune emanava un ordine di demolizione nei confronti di un privato che aveva realizzato alcune opere edilizie nel proprio immobile che, secondo il Comune, dovevano essere preventivamente accompagnate dalla richiesta di nulla osta a fini paesaggistici poiché l’immobile ricadeva in area vincolata.
Il privato decideva di ricorrere innanzi al TAR avverso l’ordinanza di demolizione delle opere edilizie che sarebbero state realizzate in mancanza di titolo edilizio.
In particolare, le opere di ristrutturazione interna realizzate erano le seguenti:
- realizzazione di tramezzature interne;
- rimozione di infissi;
- rifacimento completo della copertura con struttura portante in legno e soprastante manto di tegole;
- realizzazione di un portico sul terrazzo con pilastri e copertura in legno e soprastante guaina;
- previa demolizione di una precedente veranda;
- rifacimento completo dei parapetti del terrazzo in muratura;
- demolizione di altro porticato;
- realizzazione di un forno.
Il TAR Lazio, ritenendo corretta la scelta del privato di trasmettere apposita CILA al Comune, ha annullato l’ordinanza di demolizione relativamente a tutti gli interventi realizzati (ad esclusione del forno).
Gli interventi edilizi in aree vincolate
La circostanza per la quale un immobile ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico non esclude di per sé la possibilità di modificare lo stato dei luoghi e non preclude il rilascio dei titoli edilizi previsti dalla legge.
La normativa paesaggistica, infatti, prevede che, prima di avviare i lavori di modifica dello stato dei luoghi, i proprietari debbano munirsi di specifica autorizzazione paesaggistica che costituisce “atto autonomo e presupposto”, rispetto ai titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Gli interventi edilizi in aree vincolate che non necessitano di autorizzazione paesaggistica
La legge prevede altresì alcune ipotesi per le quali non è comunque richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
Per quanto di nostro interesse, si fa riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (le altre ipotesi sono inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale ed al taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste).
Una ricognizione puntuale degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica è offerta dall’allegato A al d.P.R. n. 31/2017.
Nel caso di specie, gli interventi erano riferibili alla categoria della manutenzione straordinaria
In particolare, con riferimento a ciascun intervento realizzato dal ricorrente, il TAR ha così statuito:
- la modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la scia alternativa al permesso di costruire) né l’autorizzazione paesaggistica;
- la rimozione degli infissi è opera di manutenzione ordinaria e non necessita di autorizzazione paesaggistica;
- per il rifacimento della copertura occorre distinguere se ascrivibile alla categoria degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (sul punto il Comune non ha motivato ed è stato accolto il rilievo del difetto di motivazione);
- il rifacimento dei parapetti del terrazzo in muratura è opera di manutenzione ordinaria e non necessita di autorizzazione paesaggistica;
- la demolizione del portico è attività di edilizia libera (trattandosi di una demolizione) e non richiederebbe assenso paesaggistico;
- la realizzazione di un forno ancorato al suolo potrebbe dover esser accompagnata da autorizzazione paesaggistica.
di Ivan Meo
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