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Visto di conformità per il Superbonus: i casi in cui non è obbligatorio

Dall’Agenzia delle Entrate arriva un chiarimento sull’obbligo del visto di conformità per il Superbonus: i contribuenti che decidono di usufruire direttamente dell’agevolazione come detrazione Irpef, sono esenti dall’obbligo del visto di conformità in alcuni casi specifici. Vediamo quali sono.

Visto di conformità per Superbonus: chi non ha obbligo

Inizialmente, il Decreto Rilancio disponeva l’obbligatorietà del visto di conformità solo per i contribuenti che optavano per lo sconto in fattura o la cessione del credito; lo scorso novembre, con l’approvazione del Decreto Antifrode, confluito nel Decreto Bilancio 2022, l’obbligo del visto di conformità è stato introdotto anche per i contribuenti che usufruiscono direttamente del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente decide di usufruire del Superbonus come detrazione Irpef, il visto di conformità non è obbligatorio se:

  • il contribuente invia in autonomia la precompilata;
  • il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta;
  • sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

L’obbligo persiste, invece, quando il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf o presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un commercialista.

Perché serve il visto di conformità per il Superbonus tra i documenti richiesti per interventi agevolati con il Superbonus, c’è il visto di conformità. Quest’ultimo è fondamentale, in quanto attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione: viene rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle camere di commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.

di Aurora Tamigio

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